ACCORDO DI PROGRAMMA  IN VARIANTE PARZIALE AGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI E ADOTTATI. MOTIVI DI ILLEGITTIMITA’ SOTTO IL PROFILO URBANISTICO

di Donato Caporalini

 

 1) Violazione degli articoli 3 e 4 del DM 2 aprile 1968 n. 1444 e dell’articolo 15, quarto comma della LR 34/92.

 

L’articolo 3 del DM 2 aprile ’68 n. 1444 fissa la dotazione minima inderogabile di 18 mq per ogni abitante insediato o da insediare per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico e a parcheggio. La LR 34/92 aggiunge ulteriori 3 mq per il nucleo elementare di verde, portando a 21 mq il minimo inderogabile.

Per le zone B l’articolo 4 del medesimo DM 1444/68 stabilisce che “quando sia dimostrata l’impossibilità – detratti i fabbisogni comunque già soddisfatti – di raggiungere la predetta quantità minima di spazi su aree idonee, gli spazi stessi vanno reperiti entro i limiti delle disponibilità esistenti nelle adiacenze immediate, ovvero su aree accessibili tenendo conto dei raggi di influenza delle singole attrezzature e della organizzazione dei trasporti pubblici.”

 

L’articolo 15, quarto comma della LR 34/92, che è stato adottato per la progettazione di dettaglio dell’accordo di programma, recita: “I comuni possono inoltre individuare aree, anche in zone di espansione, dotate di progettazione urbanistica di dettaglio, almeno in scala 1:500 ove è consentito l'intervento edilizio diretto nel rispetto degli standard previsti dal D.M. 1444/1968.”

 

Negli elaborati di progetto dell’accordo di programma non risulta calcolato in alcun modo il fabbisogno di standard determinato dall’insediamento residenziale, né sono stati indicati gli spazi, nelle immediate adiacenze, ovvero su aree accessibili, reperiti per soddisfare gli standard urbanistici relativi all’insediamento residenziale privato.

Nella relazione tecnica viene genericamente affermato che “L’accennata riduzione dell’area F1 non pregiudicherà comunque il rispetto delle dotazioni minime di attrezzature previste dalle vigenti norme in quanto la dotazione complessiva reperita in sede di dimensionamento del nuovo PRG garantisce uno standard notevolmente superiore a quello prescritto.”

Tali affermazioni sono letteralmente trascritte nel Decreto del Presidente della Provincia di Macerata del 24 giugno 2002. (cfr p. 2 del Decreto)

Inoltre, l’articolo 15 quarto comma della LR 34/92 obbliga espressamente per le procedure ivi previste”il rispetto degli standard previsti dal D.M. 1444/1968”. E’ pacifico infatti, che la progettazione esecutiva planivolumetrica idonea a garantire una razionale utilizzazione degli spazi per edificazione, viabilità, ecc. , obblighi anche il reperimento di aree per attività collettive, verde pubblico, parcheggi, ecc.

Sulla base della previsione di volumetria residenziale insediabile a norma dell’accordo di programma in variante, tale fabbisogno può essere quantificato come di seguito:

 

26.010 mc: 120 mc = 216 residenti insediabili x 21mq/abitante= 4536 mq complessivi a standard.

 

2) Violazione dell’articolo 3 del DM 1444/68 e della dotazione degli standard fissata dal PRG del Comune di Porto Recanati.     VAI ALL'IINIZIO

 

Il già citato art. 3 del DM 1444/68 stabilisce che la dotazione minima inderogabile di mq 18 per spazi pubblici, verde pubblico, parcheggi, ecc. vada ripartita come di seguito:

 

punto elenco

a) Mq 4,50 di aree per l’istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell’obbligo;

punto elenco

b) Mq 2 di aree per attrezzature di interesse comune (…)

punto elenco

c) Mq 9 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco per il gioco e lo sport (…)

punto elenco

d)  Mq 2,50 di aree per parcheggi (…)

 

Il vigente PRG del Comune di Porto Recanati recepisce tale articolazione e, nella tabella VA, verifica categoria per categoria la dotazione minima inderogabile di standard su una popolazione teorica di 11178 abitanti.

Per la categoria a) (istruzione dell’obbligo) il PRG destina mq 55.000 complessivi, pari ad uno standard mq/abitante di 4.92>di 4.50 (standard minimo di legge).

L’accordo di programma in variante prevede, invece, una riduzione effettiva delle aree per l’istruzione di mq 5.070 (vedi tav. 1, tabella delle aree private edificabili); tale riduzione è operata al fine di destinare detta superficie alla edificazione privata.

 

In termini di dotazione degli standard ciò comporta:

mq 55.000 (dotazione originaria di PRG di aree per l’istruzione dell’obbligo, vedi tav.Va) – mq 5.070 (riduzione delle aree per l’istruzione operata con l’accordo di programma) = mq 49.930.

Divedendo la dotazione residuale risultante per gli 11.178 abitanti teorici del PRG risulterà:

 

mq 49.930: 11.178 ab. = 4,46<4,50 (dotazione minima prescritta dl DM 1444/68 e dal PRG).

 

Risulta quindi verificato che l’accordo di programma viola lo standard minimo del DM 1444/68 e il PRG comunale, e ciò anche senza calcolare l’incremento di popolazione residente (216 abitanti) derivante dall’incremento di edilizia residenziale privata assentito dal medesimo accordo di programma in variante.

 

3) Violazione delle norme urbanistiche in materia di destinazione delle aree e violazione del DM 18/12/1975 in materia di edilizia scolastica.      VAI ALL'IINIZIO

 

L’accordo di programma in variante prevede che la part. 801/c di 1615 mq sia compresa tra le aree edificabili per l’edilizia residenziale privata. Tale particella concorre pertanto alla formazione della volumetria di edilizia residenziale assentita dall’accordo di programma per 4.845 mc (mq 1615 x 3mc).

Contemporaneamente però, tale particella, gia gravata di asservimento volumetrico a favore dell’area privata (vedi tav. 1) viene ceduta al demanio comunale per l’ampliamento della scuola. In questa seconda veste la particella 801/c viene computata ai fini del conseguimento della superficie minima prescritta dal DM 18/12/75 per la realizzazione della nuova scuola elementare di 24 classi (vedi tav. 2)

 

Da ciò consegue che la particella 801/c viene ad essere assoggettata a due diverse e non omogenee zone urbanistiche (B1 e FI) e in conseguenza di questo gioco di prestigio essa sviluppa due distinti indici, l’uno volumetrico e l’altro di superficie, consentendo contemporaneamente la realizzazione di due edificazioni: 4.845 mc di edilizia residenziale privata e circa quatto classi di scuola elementare sulla base della tabella del DM 18/12/75. Infatti, il citato DM prescrive per una scuola di 24 classi una superficie di 12.095 mq; senza i 1615 mq della particella 801/c rimarrebbero 10.480 mq che consentirebbero la realizzazione di una scuola elementare di 20 classi.

 

La natura dell’espediente adottato nella fattispecie può essere facilmente dimostrata attraverso il seguente espediente retorico: “Se viene richiesto il certificato di destinazione urbanistica della particella 801/c che cosa risulterà nell’atto rilasciato dal Comune ?

punto elenco

Zona B di completamento ?

punto elenco

Zona FI ?

punto elenco

Zona B di completamento e zona FI ?

punto elenco

Zona B di completamento o zona FI a seconda delle convenienze e delle circostanze?

La stessa area invece non può essere computata per due diverse utilizzazioni urbanistiche (volumetria per la zona B e superficie per la zona F).

 

4) Violazione delle norme urbanistiche in materia di destinazione delle aree e violazione del DM 18/12/1975 in materia di edilizia scolastica.   VAI ALL'IINIZIO

 

Il PRG vigente prevede due diverse destinazioni urbanistiche per la particella 801/b: infatti, una parte di tale particella (pari a mq 1660) è indicata con un retino bianco e la lettera P = parcheggio pubblico; il resto della particella 801/b è invece assoggettato a zona FI.

L’accordo di programma in variante non modifica tale ripartizione, come risulta dalla Tav. 1 (Stralcio PRG 1:2000 modificato a seguito dell’accordo di programma).

Ciò significa che la porzione della particella 801/b di mq 1660 prospiciente  via Foscolo era ed è un parcheggio pubblico (P).

 

La disciplina urbanistica e le finalità delle aree a parcheggio pubblico (P) sono a tutti gli effetti diverse da quelle FI.

Infatti, le aree a parcheggio pubblico sono destinate a soddisfare il fabbisogno complessivo di parcheggi per tutti i residenti, e non sono a servizio esclusivo della scuola. Inoltre, in quanto aree per parcheggi pubblici (P) non dispongono di un proprio indice volumetrico.

Nonostante ciò, la porzione di 1660 mq  della particella 801/b destinata a parcheggio  viene computata tra quelle che concorrono alla formazione della superficie minima richiesta dal DM 18/12/75 per la costruzione di un plesso scolastico di 24 aule (vedi Tav. 2, verifica area totale per scuola media ed elementare):

punto elenco

part. 242 = mq 12.255

punto elenco

part. 801/b = mq 7.900

punto elenco

part. 801/c = mq 1.615

Ci troviamo nuovamente di fronte ad un’area assoggettata a due distinti e non omogenei regimi urbanistici per i quali viene contemporaneamente utilizzata.

 

Anche in questo caso possiamo ripetere l’esperimento retorico di cui sopra: se domando il certificato di destinazione urbanistica dei 1660 mq che il PRG e lo stesso accordo di programma destinano a parcheggio pubblico (P) , ma allo stesso tempo l’accordo di programma calcola tra quelle per l’istruzione obbligatoria, quale risposta avrò?

punto elenco

Zona P parcheggio pubblico ?

punto elenco

Zona FI ?

punto elenco

Zona P parcheggio pubblico e zona FI ?

punto elenco

Zona P parcheggio pubblico  o zona FI a seconda delle convenienze e delle circostanze?

 

Come parcheggio pubblico questi 1660 mq non hanno indice volumetrico, ma essendo miracolosamente dotati di una seconda e diversa natura urbanistica (FI)  essi sono in grado di assentire la realizzazione di altre 4 aule, per le quali altrimenti mancherebbe la superficie a norma del DM  18/12/75. Infatti, se si sottraggono  mq 1660 ai 12.095 necessari per realizzare una scuola elementare di 24 aule, restano 10.435 mq che autorizzano soltanto 20 aule, a norma del citato DM.

E’ evidente che le manipolazioni di cui ai punti 3) e 4) sono state messe in atto al solo scopo di conseguire ad ogni costo il limite minimo prescritto dal DM 18/12/75.

Va rilevato che l’Ufficio tecnico della Provincia di Macerata ha ritenuto di non dover in alcun modo censurare tali comportamenti.

 

5) Violazione degli indici urbanistici di zona per le aree destinate all’istruzione dell’obbligo.   VAI ALL'IINIZIO

 

Il PRG adottato e l’accordo di programma in variante destinano le particelle 242, 801/b e 801/c a zona FI.

L’articolo 33 delle norme tecniche di attuazione del PRG vigente prevede per dette zone i seguenti indici:

Indice di densità fondiaria (Jf) 3 mc/mq

Superficie coperta (Sc) : Max 30% della superficie fondiaria

Altezza massima (H) 10.00 ml

E’ verificabile de visu che le strutture scolastiche (comprese le palestre) violano l’indice massimo (30% della superficie fondiaria) di Superficie coperta (Sc), e comunque non risulta in nessun elaborato la verifica di tale indice.

Abbiamo approssimativamente calcolato in mq 7685  l’area coperta dai due edifici scolastici, e anche considerando i 21.770 mq dichiarati (che però comprendono come dimostrato nei punti 3 e 4 1615+ 1660 mq di area non assimilabile alla zona FI) la copertura supera ampiamente il 30% stabilito come tetto massimo . Infatti: 30% di 21.770= mq 6.531< di mq 7.685 effettivamente coperti.

Naturalmente  non viene verificato neppure la conformità all’indice di densità fondiaria (Jf).

Né si può sostenere che tali indici siano stati modificati implicitamente dalla progettazione di dettaglio, se è vero che 0l’articolo 3 dell’accordo di programma specifica  le MODIFICAZIONE DEI PARAMETRI URBANISTICI, e tra quelle ivi elencate  si trovano:

 

punto elenco

“La soluzione architettonica proposta per il nuovo plesso scolastico;

punto elenco

Gli ingombri massimi indicati per le aree di sedime dei singoli corpi costituenti il complesso residenziale privato;

punto elenco

La soluzione architettonica proposta per il complesso di cui al punto precedente, che dovrà essere mantenuta a meno  di eventuali modifiche rese necessarie  per esigenze esecutive  e tali da non stravolgere l’impianto generale;

punto elenco

Lo schema viario interno all’area pubblica, necessario a garantire una corretta e razionale fruizione della nuova attrezzatura scolastica anche in termini di sicurezza contro gli incendi”.

 

E’ evidente che l’esistenza dell’art. 3 definisce la natura e i limiti delle modificazioni ai parametri urbanistici operate; e tra queste non compare mai né l’indice di densità fondiaria, né  quello di Superficie coperta.

 

6) Violazione delle norme relative ai distacchi dei fabbricati dalle strade.   VAI ALL'IINIZIO

 

L’accordo di programma in variante prevede la realizzazione di una strada pubblica ad anello di 4 metri  di carreggiata, priva di marciapiede.

Il carattere pubblico di detta strada  (sulla cui natura, peraltro, gli elaborati non spendono una parola),  si evince chiaramente dalla circostanza che essa collega un parcheggio pubblico con una strada pubblica. (vedi Tav. 2)

La progettazione edilizia prevede in almeno un punto (spigolo ovest della seconda palestra) una distanza di appena due metri, con evidenti conseguenze negative in termini di sicurezza stradale.

 

 

 

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